materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:
- a)lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante l'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali;
- b)la cooperazione diretta e gli scambi, tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nel due Paesi;
- c)la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
