[1]Consegna della persona condannata

[2]1. Se il trasferimento della persona condannata e' concesso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di esecuzione e' incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art10 · fonte su Normattiva