[1]DELLA PERSONA TRASFERITA

[2]1. Quando si perviene a un accordo sul trasferimento, le Parti si accordano sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da seguire per il trasferimento, che viene concordato attraverso i canali stabiliti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato. 2. La Parte che Riceve e' responsabile della custodia della persona condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce, e successivamente allo stesso.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art9 · fonte su Normattiva