[1]Decisione

[2]1. Prima di adottare, in conformita' e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravita' del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonche' eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna puo' assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilita' di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilita' di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna. 3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art9 · fonte su Normattiva