[1]Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna

[2]1. La presa in carico da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna non puo' piu' dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art13 · fonte su Normattiva