[1]Informazioni sull'esecuzione

[2]Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena: a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata; b. se la persona condannata e' evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art19 · fonte su Normattiva