[1]Decisione

[2]1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformita' alle finalita' del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Se, con la sentenza di condanna, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state inflitte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna puo' subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni o prescrizioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; e' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna. 3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art10 · fonte su Normattiva