Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
