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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1931 al 21 marzo 1942. 1043 parole tolte, 9 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: Gli articoli 246, 247, 248, 249 e 250 del Codice di commercio sono sostituiti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti:

tolto: Art. 2.

tolto: Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa, da lire diecimila a centomila: 1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle societa' commerciali che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, fraudolentemente espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche delle societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime; 2° gli amministratori e i direttori che, in difetto del bilancio o in difformita' del medesimo, ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato dividendi o partecipazioni sotto qualunque forma per utili che non si sono realmente conseguiti, o, per cio' che riguarda i dividendi, per utili che non possono essere distribuiti.

tolto: Art. 3.

tolto: Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila: 1° gli amministratori e i direttori che hanno emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della societa' contrariamente alle disposizioni dell'art. 144 del Codice di commercio o accordato anticipazioni sopra azioni della societa' o emesso obbligazioni in violazione della disposizione della prima parte dell'art. 172 del Codice medesimo; 2° gli amministratori e i direttori che hanno eseguita una riduzione di capitale o una fusione di societa', violando le disposizioni degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio; 3° i liquidatori che hanno ripartito l'attivo sociale tra i soci, contro le disposizioni dell'art. 201 del Codice di commercio. Alla stessa pena soggiacciono gli amministratori: 1° che non hanno convocato l'assemblea nel caso previsto dall'art. 159 del Codice di commercio; 2° che non hanno prestata la cauzione prevista dall'articolo 123 del Codice di commercio entro 30 giorni dacche' hanno avuto notizia della nomina.

tolto: Art. 4.

tolto: Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila, i sindaci che nei casi indicati nel n. 2 dell'art. 2 e nell'art. 3 non hanno adempiuto gli obblighi che ad essi incombono per legge.

tolto: Art. 5.

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

tolto: Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che, per procurare a se' o ad altri un profitto con danno della societa', diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della societa' o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

tolto: Art. 6.

tolto: Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, con la societa' che amministrano o con una societa' che essa controlla o da cui essa sia controllata o che si fanno da una di tali societa' prestare garanzia per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

tolto: La disposizione non si applica agli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle societa' che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, sempreche' essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della societa' e che le operazioni previste nella prima parte di questo articolo siano state nei singoli casi autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

tolto: Art. 7.

tolto: E' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila chi, essendo obbligato per legge ad eseguire o a fare eseguire depositi di atti, pubblicazioni o comunicazioni presso qualsivoglia, ufficio, omette di eseguirli o di farli eseguire nei termini stabiliti, o li esegue in modo incompiuto. I termini di cui agli articoli 90, 91, 92, 96 e 180 del Codice di commercio sono portati a trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 139 del Codice di commercio e' portato a dieci giorni. Il deposito di cui all'art. 177 del Codice di commercio deve essere eseguito ogni bimestre, nei quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre. Per le aziende che hanno dipendenze in piu' provincie del Regno o all'estero, il termine per il deposito e' di giorni trenta; e dentro lo stesso termine le aziende medesime debbono provvedere alla trasmissione prescritta dall'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 13 giugno 1927, n. 1108.

tolto: Art. 8.

tolto: E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila chi contravviene alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165, 198 e dei due primi capoversi dell'art. 172 del Codice di commercio.

tolto: Art. 9.

tolto: Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che senza giustificato motivo danno notizia di fatti o di documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio, ovvero se ne servono a proprio o altrui profitto, sono puniti a querela della societa', se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa, da lire mille a diecimila.

tolto: Art. 10.

tolto: La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico degli amministratori, liquidatori, sindaci e direttori per fatti inerenti al loro ufficio importa incapacita' ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsiasi societa' per un periodo di dieci anni. Anche quando non e' intervenuta condanna alla reclusione, se l'amministratore, il liquidatore, il sindaco e il direttore sono inscritti in un albo professionale, l'accertamento in sede civile o penale di fatti che costituiscono inadempimento dei doveri del loro ufficio deve essere seguito da giudizio disciplinare a loro carico. La pena disciplinare non puo' mai essere inferiore alla sospensione dall'esercizio della professione per un anno ed importa incapacita' ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsivoglia societa' per un periodo di cinque anni. A tale effetto, di ogni sentenza civile o penale pronunciata a carico di un amministratore, liquidatore, sindaco, direttore di societa' commerciale sara' data comunicazione d'ufficio all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli inscritti nell'albo a cui essi appartengono. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 giugno 1931 - Anno IX

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Rocco.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 16 FEBBRAIO 1942, N. 107

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1931-06-04;660~art1 · fonte del testo