[1]Ritardi causati indebitamente alle navi.

[2]1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata. 2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art7 · fonte su Normattiva