[1]Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive.

[2]1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura piu' ampia possibile, in conformita' delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione. 2. Ogni Parte della Convenzione deve:

  • a)applicare le disposizioni necessarie affinche' un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e
  • b)notificare alla Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perche' vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell'Organizzazione. 3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza indugio:
  • a)all'Autorita' da cui dipende la nave in questione; e
  • b)ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall'evento. 4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l'ispezione dei mari nonche' ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorita' ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art8 · fonte su Normattiva