[1]di salvaguardia
[2]1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso:
- a)assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone a bordo;
- b)tiene debitamente conto della necessita' di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
- c)tiene debitamente conto della necessita' di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
- d)assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sara' risarcita di qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita' al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita' di non ostacolare o modificare:
- a)i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o
- b)l'autorita' dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.
Testo vigente dal 11 aprile 2006
