[1]Definizioni generali

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Spagna" designa lo Stato spagnolo (la Spagna peninsulare, le isole Baleari e le isole Canarie, i territori spagnoli d'Africa) e le zone adiacenti alle acque territoriali della Spagna sulle quali, in conformita' della legislazione spagnola, la Spagna puo' esercitare i diritti relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino e alle loro risorse naturali;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
  • c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Spagna o l'Italia;
  • d)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
  • e)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • f)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
  • g)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o amministrative ed i suoi enti locali) e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o amministrative ed i suoi enti locali);
  • h)il termine "nazionale" designa: (1) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente; (2) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituita in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  • i)l'espressione "autorita' competente" designa: (1) in Spagna: il Ministro delle Finanze o altra autorita' debitamente autorizzata dal Ministro; (2) in Italia: il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663~art3 · fonte su Normattiva