1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le annualita' provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento. 3. Le annualita' provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art18 · fonte su Normattiva