1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonche' per prevenire le frodi e le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
- 2)Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
- a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b)di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
- c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
