1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonche' per prevenire le frodi e le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

  • 2)Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
  • b)di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
  • c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art26 · fonte su Normattiva