[1]Professori, insegnanti e studenti

[2]1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una universita'; collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art20 · fonte su Normattiva