Il paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 3. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che, in qualita' di studente di un'Universita' o di altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente, svolge attivita' dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non e' tassata in detto altro Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' dipendente svolta se:

  • a)tale attivita' e' direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione professionale; e
  • b)non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso l'Universita' o altro istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~protocollo-art7 · fonte su Normattiva