[1]SECONDO ACCORDO aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso "la Convenzione"), come pure l'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla detta Convenzione (denominato qui appresso "il primo Accordo aggiuntivo"), hanno deciso di concludere un secondo Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana il signor Giovanni Migliuolo, Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri, Roma, il Consiglio federale svizzero il signor Adelrich Schuler, Direttore dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[3]ARTICOLO 1.

[4]L'articolo 7, lettera a), della Convenzione e' modificato come segue: "a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennita'. La stessa regolamentazione e' applicabile ai superstiti di un cittadino italiano che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente e che hanno diritto ad una rendita ordinaria parziale per superstiti il cui ammontare non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente. Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennita' forfettaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori dalla Svizzera al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della loro partenza dalla Svizzera se hanno gia' beneficiato di una rendita in tale paese. Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dalla assicurazione svizzera, ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtu' dei contributi precedentemente versati. L'indennita' forfettaria e' versata direttamente ai beneficiari residenti fuori dalla Svizzera. I cittadini italiani hanno la facolta' di domandare, entro il termine di un anno a partire dalla data del pagamento, che la detta indennita' sia utilizzata nelle assicurazioni sociali obbligatorie italiane. A tale riguardo, le disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 3, del primo Accordo aggiuntivo sono applicabili per analogia".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art1 · fonte su Normattiva