Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.
Testo vigente dal 10 aprile 2026
