Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo e' completato da un punto 4 formulato come segue: "L'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo e' ugualmente considerato come realizzato quando la pensione di vecchiaia e' accordata nei casi particolari previsti dalla legge italiana prima dell'eta' normale di pensionamento".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art10 · fonte su Normattiva