Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Art. 24 — Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1› gennaio del terzo anno succesivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma 1 sono regolate dalla normativa previgente; sono parimenti regolate anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima di tale data. Le pensioni di invalidita' di cui all'articolo 5 sono concesse per gli eventi che insorgono dal 1› gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo ai sensi dell'articolo 26 della presente legge. Gli iscritti all'Ente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il trentaseiesimo anno di eta' possono esercitare, entro due anni dalla suddetta data, il riscatto di un numero di anni, fino ad un massimo di dieci, da sommare a quelli di effettiva iscrizione all'Ente per raggiungere e comunque non superare il limite minimo di anzianita' prescritto per essere ammessi al trattamento della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2. Tale riscatto non e' consentito agli iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza. Il riscatto ha effetto esclusivamente ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti. Il riscatto di cui al comma 5 avviene mediante versamento, per ciascun anno da riscattare, di un contributo pari a quello soggettivo, di cui all'articolo 12, comma 1, dovuto per l'anno in cui la facolta' e' esercitata. Il versamento di ciascun contributo deve avvenire, a pena di decadenza del diritto a riscatto del contributo medesimo, entro due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione. Gli anni riscattati ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, valgono al fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti. Sino alla data di cui al comma 1, le pensioni liquidate ai sensi della legge 23 novembre 1971, n. 1100, restano fisse nella misura in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni gia' intervenute e liquidate ai sensi del quarto comma dell'articolo 20 della stessa legge. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni tra il 1› gennaio del terzo anno e il 31 dicembre del dodicesimo anno successivi all'anno di entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' contributiva trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta, ogni due anni, con effetto dal dodicesimo anno e sino all'anno di cui al commma 1 del presente articolo, di una annualita' sino ad un massimo di cinque, in relazione alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' cadente in ciascun biennio.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art24 · fonte su Normattiva