I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come segue: "1. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidita' svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure vengono prese in considerazione e a condizione che non abbiano ripreso una attivita' fuori dalla Svizzera. 3. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Svizzera e che hanno versato dei contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio assicurato, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidita'".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art9 · fonte su Normattiva