1. I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato hanno, per quanto riguarda i regimi di assistenza sanitaria e di indennita' giornaliera in caso di malattia vigenti in tale Stato, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini di tale Stato. 2. L'accesso facilitato all'assicurazione-malattia svizzera e' regolato nella maniera seguente:

  • a)I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dall'Italia in Svizzera devono essere ammessi, indipendentemente dalla loro eta', ad una delle casse malattia svizzere riconosciute designate dalla competente autorita' svizzera e possono assicurarsi sia per le indennita' giornaliere che per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione: che assolvano alle altre prescrizioni statutarie di ammissione; che siano stati iscritti al Servizio sanitario italiano e/o, per quanto riguarda le indennita' giornaliere, all'INPS o ad altri istituti corrispondenti prima del trasferimento della residenza; che domandino la propria ammissione a una cassa svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza.
  • b)I periodi d'iscrizione al Servizio sanitario italiano e, per le indennita' giornaliere, i periodi d'assicurazione all'INPS e/o ad altri istituti corrispondenti sono presi in considerazione per l'apertura del diritto alle prestazioni alla condizione tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni di maternita', che l'assicurata sia stata iscritta da almeno tre mesi a una cassa-malattia svizzera. 3. I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera in Italia e che non siano obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario italiano possono, quale che sia la loro eta', iscriversi a tale regime, per se stessi e per i membri della loro famiglia residenti in Italia, nel quadro del decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge del 29 febbraio 1980, n. 33, purche' versino il previsto contributo annuale. 4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle persone che cambiano residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo. 5. Le modalita' d'applicazione di questa regolamentazione, con particolare riguardo a quelle tendenti ad escludere ogni possibilita' di doppio indennizzo per la stessa causa, saranno stabilite nell'Accordo amministrativo.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art12 · fonte su Normattiva