[1]Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l'apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.

[2]Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

[3]Per la Repubblica italiana MIGLIUOLO

[4]Per il Consiglio federale svizzero SCHULER

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art13 · fonte su Normattiva