L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione, e' completato dal seguente capoverso: "Quando un assicurato non puo' far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti".
Testo vigente dal 25 novembre 1981
