L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione, e' completato dal seguente capoverso: "Quando un assicurato non puo' far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;668~art3 · fonte su Normattiva