Le spese per accertamenti sanitari nonche' quelle ad esse connesse sostenute in relazione alla concessione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono rimborsate dall'Istituzione richiedente alla Istituzione che ha eseguito gli accertamenti sulla base dell'importo effettivo, quale risulta dalla contabilita' di quest'ultima Istituzione.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art27 · fonte su Normattiva