Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Stati, occupato nel territorio dell'altro Stato, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art28 · fonte su Normattiva