ARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. L'Istituto, le sue proprieta' e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta. 2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godra' delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godra' delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane. 3. Le operazioni e le transazioni dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, cosi' come disposto nello Statuto dell'Istituto Internazionale per le Ricerche Fitogenetiche, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. 4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'IPGRI. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. 5. L'Istituto sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' ufficiali. Tuttavia, l'Istituto non chiedera' l'esenzione da dazi doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. 6. In particolare, l'Istituto sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esentera' tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale. 7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artxi · fonte su Normattiva