ARTICOLO XV NORME DI SICUREZZA Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorita' italiane.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
ARTICOLO XV NORME DI SICUREZZA Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorita' italiane.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artxv · fonte su Normattiva