ARTICOLO XV SICUREZZA 1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonche' l'accesso alle Istallazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilita' delle autorita' italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Istallazioni Militari sara' responsabilita' delle autorita' italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sara' responsabilita' delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell'Accordo di Attuazione. 2. Le autorita' italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillita' dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorita' italiane competenti offriranno all'esterno delle Istallazioni Militari su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine. 3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorita' italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l'ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato. 4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorita' italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale. 5. Nulla, nel presente Memorandum d'Intesa, impedira' alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
