[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interna all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto Tegucigalpa il 7 maggio 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'HONDURAS

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;67~accordo-art20 · fonte su Normattiva