[1]ARTICOLO IX TASSE, DIRITTI DOGANALI E ONERI SIMILARI
[2]9.1 Le Parti faranno del loro meglio per garantire che le imposte saranno facilmente identificabili. Le imposte, i diritti doganali e/o similari saranno imposti dalle Parti nel cui territorio esse si applicano.
Testo vigente dal 26 giugno 2020
