[1]ARTICOLO IX TASSE, DIRITTI DOGANALI E ONERI SIMILARI

[2]9.1 Le Parti faranno del loro meglio per garantire che le imposte saranno facilmente identificabili. Le imposte, i diritti doganali e/o similari saranno imposti dalle Parti nel cui territorio esse si applicano.

Testo vigente dal 26 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;67~accordo-artix · fonte su Normattiva