[1]Oggetto ed ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)
[2]1. La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3. 2. La presente sezione fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali. 3. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le Autorita' locali. 4. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea. 5. Le disposizioni della presente sezione non si applicano:
- a)ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
- b)all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
- c)ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
- d)alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
