TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI ARTICOLO 104 E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente Accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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