1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri nominati dal Governo della Repubblica slovacca. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo della Repubblica slovacca, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
