1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica slovacca. 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica slovacca, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
