CAPITOLO II AGRICOLTURA ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Repubblica slovacca. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art19 · fonte su Normattiva