CAPITOLO II AGRICOLTURA ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Repubblica slovacca. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
