1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Repubblica slovacca accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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