1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 39. 2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
