corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, per i settori di cui agli allegati XVI a) e XVI b), la Repubblica slovacca puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita' qualora determinati settori: - siano in corso di ristrutturazione, - siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella Repubblica slovacca, - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini della Repubblica slovacca in un determinato settore o ramo d'attivita' nella Repubblica slovacca, - o siano nuove industrie nella Repubblica slovacca. Le suddette misure:

  • i)cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7;
  • ii)sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Repubblica slovacca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle societa' o ai cittadini della Repubblica slovacca le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti nella Repubblica slovacca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura. In caso di necessita' il Consiglio di associazione puo' eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica slovacca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica slovacca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica slovacca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte. Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art51 · fonte su Normattiva