CAPITOLO II STABILIMENTO ARTICOLO 45 1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca agevola l'insediamento di attivita' economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa:
- i)accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica slovacca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVI a e XVI b, per i quali tale trattamento e' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7;
- ii)a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, accorda alle attivita' delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle societa' e ai cittadini della Repubblica slovacca;
- iii)in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica slovacca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' a ai cittadini slovacchi. 3. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini della Repubblica slovacca e con- cede alle attivita' delle societa' e dei cittadini slovacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini. 4. Ai fini del presente Accordo,
- a)per "stabilimento" si intende
- i)per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
- ii)per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
- b)per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa';
- c)le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i), ed iii) il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XV a) e XVI b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione. Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) ed iii), il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Repubblica slovacca e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVI a) ed XVI b). 6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita' di societa' e cittadini comunitari e della Repubblica slovacca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVI c). 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo le societa' comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica slovacca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. La Repubblica slovacca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La Repubblica slovacca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
