1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art54 · fonte su Normattiva