1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
