1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art55 · fonte su Normattiva