CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA SLOVACCA ARTICOLO 56 1. Le Parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica slovacca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica slovacca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi. 3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
