1. La Comunita' e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi. 3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prendera' le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terra' conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
