TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE ARTICOLO 60 Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformita' del presente Accordo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
