1. Qualora uno o piu' Stati membri delle Comunita' o la Repubblica slovacca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Repubblica slovacca, secondo il caso, possono in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non e' piu' giustificato. La Comunita' o la Repubblica slovacca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione. 2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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