CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Repubblica slovacca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
