1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti della Repubblica slovacca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente Accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di un altro 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso. 3. I prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno, dall'entrata in vigore del presente accordo. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15%. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica slovacca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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