Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 49 — Entrata in vigore definitiva

  • a)Per i governi che abbiano depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui dopo il 30 giugno 1976, detti strumenti saranno stati depositati dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A ed almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione indicata all'allegato B.
  • b)Per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato.
  • c)Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 50, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, a decorrere dal momento in cui gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione saranno stati depositati da detti governi.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art49 · fonte su Normattiva